Il 2 Luglio 2018 scadeva il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, per i proprietari che hanno adottato il regime di tassazione della cedolare secca.
La cedolare secca prevede l’applicazione di due aliquote:
Per calcolare l’ammontare dell’imposta sostitutiva è sufficiente tener conto dell’importo del canone annuo stabilito nel contratto di affitto, e applicare rispettivamente l’aliquota al 21% o al 10% a seconda della tipologia di contratto scelta come riportato di sopra
Le scadenze e le modalità di versamento (acconto e saldo) per l’imposta sostitutiva sono le stesse dell’Irpef. Nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, l’acconto non è dovuto perché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, sarà dovuto qualora l’importo indicato nel rigo RB11 della dichiarazione dei redditi, Campo 3 “Totale imposta cedolare secca” superasse 51,65 Euro
Il versamento deve essere effettuato secondo le seguenti scadenze e modalità:
– In un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 Euro
– In due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 Euro:
Il versamento della cedolare secca deve essere effettuato tramite Modello F24. I codici tributo sono i seguenti:
Per quanto riguarda gli affitti brevi, intermediari immobiliari e gestori dei portali online sono chiamati all’invio dei dati relativi ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017, entro il 20 Agosto 2018 (termine prorogato, prima fissato al 30 di Giugno).