La tassa di soggiorno è l’importo che ognuno deve pagare per ogni notte in cui pernotta nelle strutture ricettive delle città italiane, riferendosi a hotel, b&b e campeggi. Dal 2018 sono saliti a quota 840 i Comuni per i quali è previsto il pagamento della tassa, con l’entrata in lista di altre 100 città e località turistiche italiane.
Essa è stata introdotta nel 2011, con il decreto legislativo n. 23, il cui articolo 4, rubricato “imposta di soggiorno”, prevede al comma 1 che “Capoluoghi e Comuni che fanno parte degli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.
Si tratta di una forma di contributo richiesto ai turisti da parte dei gestori delle strutture, i quali, a loro volta, la verseranno a Roma Capitale. Esso viene aggiunto al costo della camera prenotata. A cosa sono destinate le somme raccolte? L’art. 4 specifica che il gettito verrà utilizzato per finanziare “interventi in materia di turismo”: si fa riferimento alle attività di manutenzione, fruizione, ristrutturazione e recupero dei beni culturali e dei servizi pubblici locali.
Un’entrata utilissima per le casse della Capitale, che ha un flusso turistico molto elevato. Il report annuale dell’Osservatorio dell’EBTL – Ente Bilaterale Turismo del Lazio – mostra un aumento del 30,04% nel 2017, con ben 14.694.364 arrivi e 35.562.221 presenze (+2,63% rispetto al 2016).
Le tariffe variano a seconda della tipologia di struttura. Di seguito trovate un dettaglio di quelle applicate a Roma:
La novità del 2018, approvata nella delibera dalla Giunta di Roma Capitale, è data dal fatto che rientrano nella categoria anche gli immobili destinati ad affitti brevi (non superiori a 30 giorni). Di conseguenza, la tassa turistica dovrà essere pagata anche dai turisti che scelgono di prenotare sulle piattaforme online di hosting come Airbnb.
È opportuno fare una precisazione. Il contributo può essere richiesto per un numero massimo di giorni di pernottamento presso la stessa struttura ricettiva nell’arco di un anno solare: 5 giorni per i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate all’aria aperta, 10 giorni per gli alberghi e tutte le altre strutture turistiche.
Sono previste alcune esenzioni. I soggetti ai quali non è richiesto il pagamento della tassa di soggiorno sono:
D’altro canto, la legge prevede una serie di obblighi a carico del gestore della struttura. Infatti, egli deve innanzitutto informare i propri host dell’applicazione della tassa e delle relative esenzioni. In secondo luogo, vanno comunicati all’Ente entro 15 giorni del mese successivo i nomi degli ospiti che hanno pernottato presso la struttura durante il mese precedente, col dettaglio dei giorni e dell’ammontare dell’imposta pagata.
Mentre, nel caso in cui il cliente sia esente, dovrà compilare l’apposita dichiarazione, in cui attesta i motivi per cui beneficia dell’esenzione. Tali dichiarazioni devono essere conservate del gestore per 5 anni, in caso di controlli fiscali da parte del Comune di appartenenza.